LE AGEVOLAZIONI
Le agevolazioni sono concesse nel rispetto dei limiti previsti all’articolo 3, comma 2 del Regolamento de minimis e secondo le seguenti forme alternative:
a. per i soli programmi di importo inferiore o uguale a euro 400.000,00, nella forma di contributo in conto impianti, per una percentuale nominale massima delle spese ammissibili pari al 50%. I programmi che presentano un costo complessivo superiore a euro 100.000,00 devono avere sostenuto alla data di presentazione della domanda e comunque successivamente al 17 maggio 2014, spese almeno pari al 30% del costo complessivo proposto. I programmi di investimento per i quali le agevolazioni sono richieste nella forma del contributo in c/impianti debbono essere completati entro il 31 dicembre 2015;
b. finanziamento agevolato privo di interessi passivi per una percentuale nominale delle spese ammissibili complessive pari al 75 per cento. L’importo dell’aiuto corrisponde all’Equivalente Sovvenzione Lordo. I programmi di investimento per i quali le agevolazioni sono richieste nella forma del finanziamento agevolato debbono essere completati entro il 31 dicembre 2016.